STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GAS “LA CIVETTA”
Gruppo di Acquisto Solidale con sede in Caorle (VE) Via Pollastrona n. 8/b
1) DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge n. 383/2000 e successive modifiche, della L.R. 1/08 e del D.L.460/97, l’Associazione di promozione sociale GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) “LA CIVETTA”
L’Associazione è costituita in conformità al dettato dell’articolo 1, commi 266-267 della Legge 244/07, ha sede legale in Caorle, presso il domicilio del Presidente pro-tempore così come rilevato dal libro dei soci.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede operativa nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
2) FINALITA’ E ATTIVITA’
L’Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi ambientali, culturali e sociali, ispirandosi al perseguimento di finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.
L’Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati; in caso di particolari necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
In particolare l’Associazione promuove:
• attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione degli stessi tra i soci, senza applicazione di alcun ricarico, per sostenere, promuovere e diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etici, biologici, eco-compatibili e ponendo come obiettivi il rispetto per la persona umana e per l’ambiente, la tutela della salute e la sostenibilità dello sviluppo;
• il sostegno ai produttori ove possibile piccoli e locali stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano trasparenza e una equa remunerazione nel rispetto della giustizia, dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente;
• lo sviluppo di una rete locale di produttori che abbiano le caratteristiche promosse dall’Associazione;
• la ricerca, lo studio e l’adozione di uno stile di vita che abbia il minor impatto sull’ambiente;
• la solidarietà tra i soci.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, pertanto i proventi delle attività svolte dall’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure indirettamente. Gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alle finalità istituzionali di seguito elencate.
Le finalità dell’associazione sono:
• creare una rete di solidarietà tra i componenti del gruppo, centrata sulla condivisione di uno stile di vita comune, basato sulla ricerca quotidiana dell’essenzialità e della sobrietà;
• favorire l’acquisto di prodotti del circuito equo e solidale per gli articoli non reperibili su scala nazionale al fine di contribuire allo sviluppo dei popoli del sud del mondo;
• promuovere iniziative di informazione, di formazione, di assistenza e di aggregazione in stretto rapporto di collaborazione con tutte le componenti sociali, culturali, religiose, della pubblica amministrazione ed economiche che operano nel territorio, in armonia con le finalità dell’Associazione.
Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione potrà, inoltre, consorziarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito e coordinare, promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio. Potrà aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e collaborare con enti pubblici e privati. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
3) I SOCI
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
La qualifica di socio si perde per:
• decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
• dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
• esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica dl provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
I soci hanno diritto di:
• partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione;
• partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se
maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
• conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
• discutere e approvare i rendiconti economici;
• eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
• promuovere e pubblicizzare le attività dell’Associazione, invitare agli incontri, prendere contatto con
associazioni/enti/gruppi: le eventuali proposte saranno valutate dai soci negli incontri periodici.
E’ sancita la in trasmissibilità della quota o contributo associativo. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.
I Soci sono tenuti a:
• osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
• versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
• mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
• non utilizzare in nessun modo a scopo di lucro i beni acquistati tramite l’Associazione.
4) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dell’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
5) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 10 e 11 del presente Statuto.
Le convocazioni dell’Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo con invito, mediante idoneo mezzo di comunicazione almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente la data, l’ora e il luogo di prima convocazione e l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (una delega al massimo) con le limitazioni previste dalla legge.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da un membro del Consiglio eletto dall’Assemblea stessa..
Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente ed è a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
L’Assemblea prima dell’elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
• eleggere il Consiglio Direttivo;
• deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
• approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
• deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell’anno sociale successivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
• fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
• discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
• deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
6) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i soci altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione, (ad es. commissione valutazione produttori, comunicazione, informatica, ecc.).
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
• svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
• esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
• deliberare circa l’ammissione dei soci;
• deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
• decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
• presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci.
7) ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; tiene aggiornato l’elenco dei Soci; assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
8) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti anche all’interno dell’Associazione. I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in numero di tre scegliendo tra gli associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
• decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il lodo arbitrale dei Probiviri è inappellabile;
• esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo.
9) IL PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
• beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
• i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
• contributi, erogazioni e lasciti diversi;
• fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• proventi derivanti dal proprio patrimonio;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
• ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Gli avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
10) MODIFICHE STATUTO
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
11) SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria che decide con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
12) NORMA FINALE
Il presente Statuto può essere integrato da un regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l’iscrizione dell’Associazione ad Albi o registri pubblici.
Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto da esso o dai regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare al Codice Civile, alla legge 383/2000, e al Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e loro successive variazioni.